Incidenti con i non assicurati o i fuggitivi, cosa fare?

Mar 19, 2023 | Incidenti stradali, Lesioni personali, Polizza infortuni

Come comportarsi se si è rimasti coinvolti in un incidente con veicoli non assicurati?

Una delle realtà italiane più diffuse è la circolazione di autovetture o ciclomotori o motocicli sprovvisti di polizza assicurativa RC obbligatoria e nel caso fossimo coinvolti in un sinistro con uno di questi mezzi come dovremmo comportarci?

La Legge italiana sembra volerci tutelare da questo tipo di situazioni avendo istituito il “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” che ha il compito di intervenire tutte le volte in cui un sinistro stradale vede coinvolto un mezzo non assicurato o non identificato (e non solo), ma la procedura di richiesta di risarcimento per le spese sostenute purtroppo non è così facile e veloce come sembra…

Per prima cosa sarebbe fondamentale compilare il modello CAI per entrare in possesso dei dati anagrafici della controparte non assicurata, nonché del numero della sua patente e della targa, per ricostruire la dinamica dell’incidente e per annotare eventuali testimoni.

Nel caso in cui la controparte non risulti collaborativa è importante allertare subito gli organi di pubblica sicurezza come ad esempio la polizia locale o stradale, in modo che il loro intervento possa aiutare a trovare una soluzione.

Ma cos’è il “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” e come procedere con la richiesta?

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, costituito presso la CONSAP (Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici) istituito con la legge 990/1969 e disciplinato oggi dagli articoli 283 e successivi del Codice della Assicurazioni opera attraverso le cosiddette compagnie assicuratrici “designate” che cambiano periodicamente e sono diverse da regione a regione.

A queste compagnie spetta liquidare il danno per il sinistro come se il mezzo non assicurato (oppure non identificato) fosse assicurato presso di loro. Le somme anticipate dalle imprese designate sono poi rimborsate dalla CONSAP, che a sua volta si finanzia mediante un prelievo del 2,5% su tutti i contratti RC auto stipulati dagli automobilisti. Una volta liquidato il danno il Fondo procede con l’azione di rivalsa verso l’effettivo responsabile del sinistro (se identificato).

Per procedere alla richiesta di risarcimento di un danno causato da un sinistro con auto non assicurata si deve compilare in ogni sua parte un apposito modulo scaricabile sul sito della CONSAP.

Il modulo compilato stampato e firmato, va inviato per raccomandata, con tutti gli allegati richiesti (copia documento d’identità del richiedente, documentazione attestante i danni a cose e/o persone subiti, ogni altro documento utile a sostenere la richiesta d’indennizzo) alla compagnia assicurativa designata e per raccomandata o PEC (richiestedirisarcimento@pec.consap.it), senza allegati, anche alla stessa CONSAP.

Il termine per l’invio della richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia è entro due anni dal giorno in cui si è verificato l’incidente, ma poiché per i sinistri con decesso il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 10 anni, in questo caso estremo la richiesta di indennizzo può essere inoltrata entro la suddetta tempistica. Vista la complessità della procedura e la possibilità di vedersi rifiutata la richiesta per la mancanza di documentazione adeguata (i tempi di risposta sono sempre lunghi e al limite dei termini) consigliamo di rivolgersi sempre ad un professionista del settore come uno Studio di Infortunistica Stradale, ad una associazione di tutela dei diritti del consumatore o ad un legale.

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento la compagnia assicuratrice designata dal Fondo verificherà se effettivamente il mezzo che ha causato l’incidente non era coperto da assicurazione oppure se non risulta identificato.

Nella prima ipotesi (veicolo senza assicurazione), i danni alle cose e alle persone saranno risarciti integralmente, mentre in caso di veicolo non identificato invece verranno riconosciuti per intero soltanto i danni alla persona; ai danni materiali si applicherà infatti una franchigia di Euro 500 e tali danni verranno risarciti solo se contestualmente ci sono state gravi lesioni alla persona (ricordiamo che i trasportati sono sempre risarciti dalla compagnia che assicura il mezzo sul quale si viaggia).

Quali sono le tempistiche e la normativa per incidenti con fuggitivi?

Entro 60 giorni dalla richiesta l’impresa designata formulerà al danneggiato un’offerta di risarcimento, oppure gli comunicherà i motivi per cui ritiene di non dover formulare nessuna offerta, ma se la documentazione ricevuta dovesse essere incompleta, la compagnia dovrà segnalarlo al richiedente entro 30 giorni (e i termini per l’offerta saranno sospesi).

Ricordiamo infine che l’intervento del Fondo di Garanzia in caso di incidente con auto non assicurata è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro e dal 11 giugno 2017 il massimale è fissato, “per sinistro” (con “massimali per sinistro” si intende che nell’eventualità di un incidente con molti danneggiati tali importi sono da suddividere tra tutti i richiedenti) in Euro 6.070.000,00 nel caso di danni alle persone e in Euro 1.220.000,00 in caso di danni alle cose.

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