Risarcimento diretto: guida completa rimborso danni

Gen 24, 2023

Risarcimento diretto: come funziona e quando spetta

Il risarcimento diretto (anche conosciuto come indennizzo diretto) è una particolare procedura di liquidazione dei danni derivanti da un sinistro stradale, introdotta dal Codice delle Assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) aggiornato con D.Lgs 118/2022 e che può essere attivata solo in presenza di determinate condizioni e che consente al danneggiato di richiedere il risarcimento direttamente alla propria Compagnia assicuratrice secondo una procedura che dovrebbe garantire un risarcimento in tempi più rapidi e sicuri.

In alcuni casi, oltre al normale risarcimento del danno pecuniario, nella polizza può essere prevista anche la clausola risarcimento in forma specifica. Questa possibilità consente all’assicurato danneggiato di chiedere non soltanto una somma di denaro, ma anche il ripristino della corretta funzionalità del veicolo, quindi la concreta eliminazione del danno attraverso la riparazione del mezzo secondo quanto previsto dal contratto assicurativo.

Si sono spese tante parole sulla facoltà della richiesta del risarcimento diretto da parte del danneggiato, come effettivamente dovrebbe essere, ma le compagnie assicuratrici Italiane iscritte all’ANIA che hanno accettato la procedura CARD (ovvero dell’indennizzo diretto)nella pratica, tendono spesso a escludere questa facoltà in fase stragiudiziale o a spingere il danneggiato a far valere le proprie ragioni in sede legale.

Cos'è il risarcimento diretto?

Il risarcimento diretto dell'assicurazione è una procedura introdotta in Italia con il Decreto Bersani del 2007 che permette alla vittima di un sinistro stradale di ottenere il rimborso diretto dall'assicurazione, anziché dover richiedere il risarcimento alla compagnia del responsabile dell'incidente.

Come funziona il risarcimento diretto?

La procedura di risarcimento diretto è semplice e veloce. In caso di sinistro con le condizioni per il risarcimento diretto, la vittima deve:

  • Compilare il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) insieme al conducente responsabile del sinistro.
  • Denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa entro 24 ore dall'incidente.
  • Inviare alla propria compagnia assicurativa la documentazione necessaria, che comprende il modulo CAI, le foto dei danni ai veicoli e del luogo dell'incidente, la denuncia del sinistro e qualsiasi altra documentazione utile.

La compagnia assicurativa provvederà a istruire la pratica e a liquidare il risarcimento per l'incidente stradale entro i tempi previsti dalla legge.

Quando spetta il risarcimento diretto?

Il risarcimento diretto RCA spetta in caso di sinistro stradale che abbia causato danni a cose o lesioni a persone, ma solo in presenza di precise condizioni previste dalla normativa.

Il sinistro deve essere avvenuto tra due veicoli a motore.

I veicoli coinvolti devono essere veicoli identificati, immatricolati e assicurati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.

È necessaria anche l’identificazione di entrambi i conducenti e delle rispettive coperture assicurative, così da consentire alla compagnia di verificare correttamente i presupposti della procedura.

Il sinistro deve essere avvenuto in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.

Il sinistro non deve essere stato causato da dolo o colpa grave del conducente non responsabile.

  • Il sinistro deve essere avvenuto tra due veicoli a motore.
  • Il sinistro deve essere avvenuto in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea che abbia adottato la Convenzione CARD.
  • I veicoli coinvolti nel sinistro devono essere regolarmente assicurati.
  • Il sinistro non deve essere stato causato da dolo o colpa grave del conducente non responsabile.
  • I danni subiti non devono superare i 15.000 euro.

I danni subiti non devono superare i limiti previsti per l’applicazione della procedura. Il risarcimento diretto, quindi, non richiede soltanto che i mezzi siano assicurati, ma anche che si tratti di mezzi chiaramente individuabili: in presenza di veicoli non identificati o di un mezzo con targa straniera, infatti, questa procedura non può essere normalmente applicata.

Quando non spetta il risarcimento diretto?

Il risarcimento diretto del sinistro non spetta in tutti i casi in cui mancano i presupposti applicativi previsti dalla procedura. In particolare, non può essere richiesto nei seguenti casi:

  • sinistri che coinvolgono più di due veicoli a motore, oppure con coinvolgimento di più di due veicoli responsabili;
  • sinistri stradali avvenuti fuori dall’Italia, dalla Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino;
  • sinistri che hanno causato danni alla persona superiori al 9% di invalidità permanente;
  • sinistri che riguardano danni a cose trasportate su un veicolo diverso da quello danneggiato;
  • sinistri causati da dolo o colpa grave del conducente non responsabile;
  • casi di assenza di collisione tra veicoli, cioè quando non vi sia stato un urto effettivo tra i mezzi coinvolti;
  • incidenti che coinvolgono macchine agricole, come ad esempio trattori, oppure natanti;
  • incidenti che coinvolgono motocicli con vecchia targa a 5 caratteri;
  • casi in cui siano coinvolti veicoli non identificati oppure un veicolo con targa straniera;
  • casi in cui la compagnia assicurativa del danneggiato non aderisce alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (C.A.R.D.), situazione comunemente definita RC senza Risarcimento Diretto.

In tutte queste ipotesi, il danneggiato non può attivare la procedura di indennizzo diretto e deve valutare la richiesta di risarcimento secondo le regole ordinarie, rivolgendosi alla compagnia assicurativa della controparte responsabile.

Danni risarcibili e limiti della procedura

Con il risarcimento diretto possono essere richiesti i danni che rientrano nei limiti previsti dalla procedura. In particolare, i danni risarcibili sono quelli a carico del veicolo, i danni a cose trasportate e i danni a persone (conducente e trasportato), purché si tratti di lesioni di lieve entità.

Rientrano quindi nella procedura i danni al veicolo, i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e le lesioni personali lievi, cioè con invalidità biologica permanente pari o inferiore al 9%.

Quando invece i danni alla persona superano tale soglia, la procedura di indennizzo diretto non può essere applicata. In caso di danni di maggiore entità si dovrà procedere con il risarcimento ordinario, rivolgendosi quindi alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro secondo le regole ordinarie previste dalla legge.

Il risarcimento diretto, dunque, rappresenta una modalità semplificata di gestione del sinistro, ma opera solo entro precisi limiti oggettivi legati sia alla tipologia di danno sia alla gravità delle conseguenze riportate dalle persone coinvolte.

Differenze tra risarcimento diretto e risarcimento ordinario, tabella riassuntiva

Per comprendere meglio quando conviene attivare una procedura piuttosto che un’altra, è utile chiarire le differenze tra risarcimento diretto e risarcimento ordinario, soprattutto sotto il profilo della modalità di gestione del sinistro.

Nel risarcimento diretto, il danneggiato interagisce esclusivamente con la propria compagnia assicurativa, che prende in carico la pratica dal ricevimento della denuncia fino alla liquidazione del danno. Questo rende, almeno in teoria, la gestione più semplice e più rapida per l’assicurato.

Nel risarcimento ordinario, invece, il danneggiato deve rivolgere la richiesta alla compagnia assicurativa della controparte responsabile del sinistro. In questo caso, la procedura può presentare una maggiore complessità nella trattativa, sia per i tempi sia per la gestione dei rapporti con l’assicurazione del veicolo responsabile. Per questo motivo, quando ne ricorrono i presupposti, il risarcimento diretto viene spesso considerato una soluzione più agevole, perché consente al danneggiato di rapportarsi con la propria compagnia senza dover gestire direttamente il confronto con quella della controparte.

AspettoRisarcimento direttoRisarcimento ordinario
A chi si presenta la richiestaAlla propria compagnia assicurativaAlla compagnia assicurativa della controparte responsabile
Modalità di gestione del sinistroIl danneggiato interagisce esclusivamente con la propria compagnia assicurativaIl danneggiato deve trattare con l’assicurazione dell’altro veicolo
Gestione pratica della praticaLa compagnia segue la pratica dal ricevimento della denuncia fino alla liquidazione del dannoLa gestione può essere più articolata e meno lineare
PresuppostiSi applica solo in presenza di requisiti specifici previsti dalla leggeSi applica nei casi in cui non è possibile usare il risarcimento diretto
Veicoli coinvoltiIn genere sinistro tra due veicoli identificati, assicurati e immatricolati nei Paesi ammessi dalla proceduraPuò essere utilizzato anche quando mancano i presupposti del risarcimento diretto
Rapporto con la controparteNon è necessario gestire direttamente la richiesta con la compagnia avversariaOccorre rivolgersi alla compagnia del responsabile del sinistro
Complessità della trattativaIn genere più semplice per l’assicuratoPuò comportare una maggiore complessità nella trattativa
Vantaggio principaleÈ considerato una soluzione più agevole quando ne ricorrono i presuppostiÈ la procedura da seguire quando il risarcimento diretto non è applicabile

Per capire meglio quale procedura si applica al proprio caso, può essere utile confrontare in modo schematico il risarcimento diretto e il risarcimento ordinario, evidenziando a chi va presentata la richiesta e come cambia la gestione pratica del sinistro.

In sintesi, il risarcimento diretto semplifica il rapporto con l’assicurazione, mentre il risarcimento ordinario resta la strada da seguire in tutti i casi in cui non ricorrono i presupposti previsti per l’indennizzo diretto.

Come richiederlo in modo completo

Per avviare correttamente la richiesta di risarcimento diretto è importante fornire alla compagnia tutte le informazioni utili a identificare il sinistro e a istruire la pratica senza ritardi. Nella richiesta devono quindi essere indicati, in modo chiaro e completo, i nomi degli assicurati, le targhe dei veicoli, la denominazione delle rispettive Compagnie e una descrizione precisa delle circostanze e delle modalità del sinistro.

È inoltre opportuno specificare se vi siano generalità di eventuali testimoni, se siano intervenute le autorità e quale documentazione sia stata eventualmente redatta sul posto. Per consentire l’accertamento dei danni materiali, è utile indicare anche il luogo, giorno e ora in cui sarà eseguita la perizia oppure, più in generale, quando il veicolo o i beni danneggiati saranno disponibili per l’ispezione.

Se dall’incidente sono derivati danni alla persona, la richiesta deve contenere anche le generalità dei danneggiati, il codice fiscale, l’età, l’attività e il reddito, oltre alla descrizione dell’entità delle lesioni subite. Alla pratica vanno allegati i certificati medici disponibili e, una volta concluso il decorso clinico, anche il certificato l'avvenuta guarigione senza lesioni permanenti oppure la documentazione sanitaria utile a dimostrare la presenza di eventuali postumi.

Quando il danneggiato si è già rivolto a un proprio consulente, può essere allegata anche una consulenza medico legale di parte, con la relativa fatturazione della prestazione professionale, così da documentare in modo più completo il danno subito e le spese sostenute.

Quali documenti servono se nell'incidente ci sono state vittime?

Nel caso drammatico della perdita di un familiare, è ancora più importante farsi assistere da un professionista. Tra i documenti utili rientra lo stato di famiglia della vittima in caso di incidente stradale mortale.

In ogni caso, è sempre opportuno specificare se siano intervenute autorità di pubblica sicurezza, come Polizia Locale, Polizia Stradale o Carabinieri, e se sia stato redatto un verbale, eventualmente con contestazione di violazioni a uno dei conducenti.

È utile indicare anche se siano intervenuti mezzi di soccorso, come ambulanze del 118 o automediche, precisando a quale struttura appartenessero e presso quale presidio sanitario il ferito sia stato eventualmente trasportato.

La richiesta, corredata di tutti i dati e documenti sopra indicati, va inviata a mezzo raccomandata oppure tramite PEC, se disponibile, alla propria Compagnia assicuratrice o consegnata di persona alla propria agenzia, ricordandoci però che sarebbe buona norma inviarne una copia anche all’Assicurazione dell’altro soggetto coinvolto, per informare la Compagnia che nel caso la procedura di indennizzo diretto non dovesse procedere faremo riferimento per la liquidazione del danno direttamente a loro.

Tempistiche per il rimborso del risarcimento diretto

Le tempistiche per il rimborso del risarcimento diretto non sono sempre uguali, ma dipendono dal modo in cui è stata presentata la richiesta e dalla documentazione allegata. Il termine più rapido si applica in caso di accordo tra le parti, cioè entro 30 giorni (se il Modulo di constatazione amichevole CAI è sottoscritto da entrambi i conducenti).

Se invece il modulo non è stato compilato, oppure non risulta firmato da entrambi, l'offerta sarà inoltrata nel termine di 60 giorni per i danni materiali. In presenza di lesioni personali, il termine può arrivare fino a 90 giorni.

È importante precisare che non si tratta di un pagamento automatico entro 30 giorni in ogni situazione: la compagnia, nei termini previsti dalla legge, deve formulare una proposta di risarcimento e l'offerta deve essere motivata, soprattutto nei casi in cui ritenga di non poter liquidare integralmente il danno richiesto.

Per riprendere lo stesso concetto anche nella sezione “Come funziona la procedura da parte dell’Assicurazione?”, puoi aggiungere un passaggio come questo:

Se il modulo CAI è firmato da entrambi i conducenti, la compagnia deve formulare l’offerta entro 30 giorni; se invece la constatazione amichevole non è sottoscritta da entrambe le parti, il termine sale a 60 giorni per i danni materiali, mentre in caso di lesioni personali resta di 90 giorni. In ogni caso, l’offerta deve essere motivata.

Come funziona la procedura da parte dell’Assicurazione?

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento la Compagnia apre il sinistro e ne da comunicazione al danneggiato inviandogli una comunicazione che contiene i riferimenti della pratica (il numero di sinistro, l’ufficio che ne provvede alla trattazione, i recapiti telefonici e gli orari nei quali è possibile contattare il liquidatore).

Se la documentazione dovesse essere incompleta la Compagnia deve segnalarlo al richiedente entro 30 giorni e il termine per effettuare l’offerta rimane sospeso finché la documentazione non viene integrata (la situazione più comune, dal momento che non sempre il danneggiato è in possesso fin da subito di tutta la documentazione utile a dimostrare l’entità dei danni subiti).

La Compagnia, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione inviata è obbligata:

  • formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento;

oppure

  • comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di NON formulare nessuna offerta (ad esempio si pensi al caso in cui la Compagnia ritenga che il sinistro non sia mai avvenuto);

ma nel caso in cui si parli solo di danni materiali a cose e non lesioni fisiche Il termine è ridotto a 60 giorni.

Una volta effettuate le verifiche sul sinistro e accettata la procedura di risarcimento la Compagnia formulerà una offerta che viene generalmente preceduta da una richiesta di visita medico legale presso un professionista di fiducia della Compagnia per la valutazione dei danni fisici. In questo caso il danneggiato NON può rifiutarsi di acconsentire agli accertamenti, ma se dovesse rifiutarsi il termine di 90 giorni per effettuare l’offerta resterebbe sospeso (finché il richiedente non si mette a disposizione per la visita non potrà pretendere di essere tutelato davanti al giudice).

A questo punto la decisione passa nelle mani del danneggiato, che con l’offerta comunicata potrà:

  • accettare l’offerta, comunicarlo alla Compagnia la quale dovrà procedere al pagamento entro 15 giorni dal momento in cui riceve l’accettazione;
  • NON accettare l’offerta, comunicarlo alla Compagnia che dovrà comunque procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta entro 15 giorni, ma la somma verrà considerata un anticipo rispetto al risarcimento complessivo e sarà un Giudice a stabilire la differenza da riconoscere (ATTENZIONE, in caso si decida per la via giudiziale ci sono costi da pagare per procedere e non vi è mai la certezza che la situazione si concluda a nostro favore poiché se il giudice, con il consenso dei suoi periti, riterrà l’offerta di risarcimento congrua, NON solo non ci riconoscerà ulteriori somme, ma potremmo dover sostenere altre spese non rimborsabili).
  • se il danneggiato non si pronuncia entro 30 giorni dal momento in cui riceve l’offerta la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni e la somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo.

In ogni caso comunque il danneggiato può ricorrere al Giudice (sia esso il Giudice di Pace o il Tribunale a seconda dell’importo del danno) solo se il termine per effettuare l’offerta (di 60 o 90 giorni a seconda delle situazioni) è scaduto senza che la Compagnia abbia comunicato le sue intenzioni.
Dal 2014 però, è stato introdotto l’obbligo (dal D.L n. 132/2014) di tentare, prima di ricorrere al Giudice, di trovare una soluzione amichevole con la Compagnia assicuratrice mediante il procedimento di negoziazione assistita con l’assistenza di un avvocato: questo nuovo procedimento prevede che la parte che ha subito un danno debba invitare la controparte a tentare la conciliazione sottoscrivendo una convenzione con la quale le parti stesse concordano nel cooperare in buona fede e lealtà per risolvere la controversia facendosi assistere ciascuna da un avvocato.

La parte che riceve l'invito ha tempo 30 giorni per dare una risposta: se entro questo termine non fornisce un riscontro o declina l’incontro con una risposta negativa è possibile ricorrere al Giudice, ma se invece le parti sottoscrivono la convenzione, la procedura deve concludersi (positivamente o meno che sia) entro un limite temporale determinato dalla legge.

Come hai potuto comprendere la procedura non è poi così semplice e le attività da seguire sono diverse.

Cosa fare in caso di disaccordo sull’offerta

Quando la compagnia assicurativa formula una proposta di risarcimento, il danneggiato può accettarla oppure contestarla se ritiene che l’importo non sia congruo rispetto ai danni subiti. In questi casi è utile capire bene cosa fare in caso di disaccordo sull’offerta, così da scegliere il percorso più adatto alla propria situazione.

Oltre alla negoziazione assistita, già prevista come passaggio importante prima dell’eventuale causa, può essere valutata anche una procedura di conciliazione, cioè uno strumento alternativo per tentare di risolvere la controversia con la compagnia senza arrivare subito davanti al giudice. Per le controversie di importo contenuto, questa strada può risultare particolarmente utile perché, in determinate ipotesi, non prevede costi per il consumatore.

Se il tentativo di definizione bonaria non porta a un accordo soddisfacente, resta comunque possibile agire nelle sedi competenti. In questo caso, dopo la fase stragiudiziale, si può arrivare al rito ordinario civile, con cui il danneggiato fa valere le proprie ragioni davanti all’autorità giudiziaria per ottenere il corretto risarcimento del danno.

Prima di accettare un’offerta o rifiutarla, è quindi fondamentale valutare con attenzione la documentazione medica, la dinamica del sinistro, i danni al veicolo, le eventuali spese sostenute e ogni altro elemento utile a dimostrare che la somma proposta non sia adeguata.

Quali compagnie aderiscono alla C.A.R.D.

Quando si parla di indennizzo diretto, una delle domande più frequenti riguarda proprio le compagnie assicurative che possono applicare questa procedura. In altre parole: QUALI COMPAGNIE?

In linea generale, Le imprese italiane ammesse ad operare nella RCA aderiscono tutte alla C.A.R.D. Questo significa che, nei casi in cui ricorrono gli altri presupposti previsti dalla legge, il risarcimento diretto può normalmente essere attivato senza particolari problemi sotto questo profilo.

Il discorso cambia, invece, quando sono coinvolte compagnie estere. Non tutte le imprese estere, invece, aderiscono a tale convenzione. Proprio per questo, nei casi che coinvolgono veicoli assicurati con compagnie non italiane, è sempre opportuno verificare con attenzione se la procedura sia davvero applicabile.

Per effettuare questo controllo può essere utile consultare i riferimenti pubblici disponibili presso IVASS, dove sono riportate sia le imprese italiane sia le imprese estere autorizzate, con indicazione dell’eventuale adesione alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto.

In presenza di dubbi sulla compagnia coinvolta, sulla corretta procedura da seguire o sulla possibilità di agire con risarcimento diretto oppure con risarcimento ordinario, è sempre consigliabile verificare subito il caso concreto, per evitare errori nella richiesta e ritardi nella liquidazione.

Hai ricevuto un’offerta troppo bassa? Fatti assistere prima di decidere

Se hai subito un incidente stradale e vuoi capire se il risarcimento diretto è davvero applicabile, se l’offerta della compagnia è corretta oppure se hai diritto a un importo maggiore, ACIS Infortunistica può aiutarti a valutare il tuo caso e a gestire la richiesta di risarcimento in modo più consapevole.

Analizzare subito la documentazione, la dinamica del sinistro, i danni al veicolo e le eventuali lesioni è fondamentale per non accettare una proposta inferiore a quanto ti spetta realmente.

Contatta ACIS Infortunistica per una valutazione del tuo sinistro e per ricevere assistenza nella gestione della pratica di risarcimento.