Chi deve pagare il risarcimento se l’incidente è avvenuto tra un veicolo non assicurato e un pedone?
Ti può essere capitato di imbatterti o essere stato vittima di incidente tra pedone e ciclista e in questo caso la prima domanda che ti può sorgere è sicuramente questa:
Iniziamo subito con una ovvietà, ma che molti spesso dimenticano quando la usano e cioè che la bicicletta è un veicolo a tutti gli effetti: l’articolo 46 del Codice delle Strada spiega che qualunque macchina condotta da uomo su una strada pubblica (ad esclusione di poche eccezioni) è considerata un veicolo.
La bicicletta è considerata un veicolo?
Sì. lo dice il codice della strada all’articolo 47.
Il ciclista che conduce una bicicletta su una strada pubblica è obbligato a seguire tutte le norme del codice della strada rispettando divieti, precedenze, limiti di velocità, gli stop e le regole sul sorpasso.
Tenuto conto della possibilità dei minori danni che un mezzo senza motore può potenzialmente produrre non esiste un obbligo di assicurazione RC per i ciclisti.
Molte compagnie assicurative hanno polizze specifiche di tutela per questo genere di rischi che possono essere sottoscritte di propria scelta per proteggere il patrimonio dell’assicurato e garantire un risarcimento al danneggiato.
La conseguenza di un uso spregiudicato e non attento impatta direttamente sulle tasche dell’utilizzatore (che potrebbe essere diverso dal proprietario): in caso di investimento di un pedone dovrà essere il ciclista responsabile a risarcire il danno e nella malaugurata ipotesi di lesioni gravi procurate, oltre al procedimento penale per le lesioni ci sarà anche l’obbligo di risarcire il danno e nel caso di mancato pagamento, un pignoramento dei beni.
Di chi è la responsabilità in caso di incidente stradale?
Altro luogo comune spesso dimenticato è il concetto di “parte debole” degli utenti della strada o come meglio ricordato da molti “il pedone ha sempre ragione”.
In caso di incidente stradale, spetta all’investitore conduttore di un veicolo dimostrare di non avere alcuna colpa e, in ogni caso, di aver fatto di tutto per scongiurare lo scontro; questo naturalmente vale anche per i ciclisti che in caso di incidente dovranno provare non solo di aver rispettato il codice della strada, ma anche che la condotta del pedone, per quanto azzardata e imprudente, non poteva essere prevista ed evitata.
Tutto queste per ribadire che oltre a rispettare le regole del codice della strada e tenere una velocità rigorosamente rispettosa dei limiti, delle condizioni atmosferiche e dei luoghi, il ciclista deve sempre prevedere la possibilità che un pedone attraversi la strada senza guardare o sbuchi da un angolo cieco, senza mai dimenticare che un avvisatore acustico, di cui la bici dovrebbe essere dotata, potrebbe evitare spiacevoli conseguenze.
Cosa possiamo fare per te in casi simili?
Come per tutte le pratiche di risarcimento anche in questo caso è necessario analizzare il singolo incidente perché tante sono le variabili in gioco.